L’importanza del Fascicolo del Fabbricato e del Certificato di Idoneità Statica

In passato, abbiamo costantemente sottolineato agli amministratori e ai condomini l’importanza del Certificato di Idoneità Statica (C.I.S) e del Fascicolo del Fabbricato. Questi requisiti sono chiaramente previsti dal Regolamento Edilizio del Comune di Milano. Quando vengono effettuati lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazioni, è fondamentale che il Fascicolo del Fabbricato venga redatto, preferibilmente da un soggetto terzo indipendente da chi ha eseguito i lavori.

Questo documento potrebbe essere richiesto dalle autorità durante le verifiche dei condomini di Milano che hanno ottenuto sgravi fiscali e, se non disponibile o non conforme alle norme, potrebbe comportare la perdita di vari benefici fiscali.

È importante sottolineare che la nostra struttura è in grado di assistervi nella creazione di questo documento conforme alle normative vigenti.

Articolo 47: del REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNE DI MILANO
Requisiti del Fascicolo del Fabbricato

Secondo l’Articolo 47 del Regolamento Edilizio, il proprietario o l’amministratore, nel caso di condomini, sono tenuti a creare e mantenere il “Fascicolo del Fabbricato” per ogni edificio, sia privato che pubblico. Questo fascicolo deve includere i seguenti elementi fondamentali, che possono essere allegati anche in formato digitale:

1. Identificazione dell’edificio, comprensiva di:
– Individuazione catastale e georeferenziazione dell’immobile.
– Titoli abilitativi relativi alla costruzione del fabbricato e alle successive modifiche strutturali (inclusi sopralzi), con relativi elaborati grafici.
– Documentazione relativa a eventuali acquisizioni e scambi di diritti edificatori e atti di asservimento delle porzioni pertinenziali all’intero edificio.
– Copia della richiesta del certificato di agibilità con la documentazione richiesta dalla normativa vigente.

2. Documentazione relativa alla struttura, comprendente:
– Copia delle denunce dei cementi armati o delle strutture, collaudo statico e successive varianti, con relativi elaborati grafici.
– Copia della certificazione di idoneità statica come previsto dall’Articolo 11 del Regolamento.

3. Sicurezza/impiantistica, con:
– Elaborati tecnici sugli impianti comuni realizzati nel fabbricato e sugli interventi di manutenzione e modifica, con relative certificazioni di conformità ed elaborati grafici.
– Indicazioni sull’uso e la manutenzione dei dispositivi di sicurezza per gli interventi di manutenzione, con elaborati grafici.
– Relazione energetica e certificazione energetica conformi al D.lgs 192/2005 (ex legge 10/1991), corredate da allegati.
– Certificati di prevenzione incendi o altri documenti previsti dalla normativa, con relativi elaborati grafici.

Questo obbligo si applica a tutti gli edifici di nuova costruzione, nonché a quelli soggetti a sostituzione, ristrutturazione edilizia e ampliamento, a partire dall’entrata in vigore del presente Regolamento.

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